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29/05/2025
Modifiche dei rapporti fideiussori
Banca di Credito Cooperativo di Milano comunica che, in adeguamento ai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di tutela del consumatore, a seguito dell’azione inibitoria rappresentativa proposta da Movimento Consumatori, si è determinata ad apportare alcune modifiche contrattuali nei rapporti con i fideiussori che rivestano la qualità di consumatore, in virtù delle quali non troveranno applicazione da parte della scrivente Banca le seguenti clausole:
- il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in adempimento di obbligazioni garantite o che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo
- nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l’obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate
- il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio
- le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa
- i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato”
- il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti
- nessuna eccezione può essere opposta dal Fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore
- ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all’art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi
- per qualunque controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano
- tutte le obbligazioni del fideiussore verso la banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche nei confronti dei successori e degli aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore stesso”.
Con riguardo inoltre alla clausola relativa al recesso del consumatore, laddove è previsto che il recesso del fideiussore “diviene efficace trascorsi 15 giorni lavorativi”, tale termine è ridotto “a 3 giorni lavorativi”.